STATUTO A.N.I.E.P
Associazione Nazionale
per la promozione e la difesa dei diritti civili
e sociali degli handicappati. Ente
giuridico D.P.R. 269/1986.
Il Ministro della Sanità
DECRETA
sono approvate le modificazioni dello statuto
sociale dellANIEP Associazione nazionale
per la promozione e la difesa dei diritti civili
e sociali degli handicappati già Associazione
nazionale invalidi esiti poliomielite ed altri
invalidi civili ANIEP, con sede in Bologna, di
cui allallegato testo - che forma parte
integrante del presente decreto composto di 43
articoli, debitamente vistato di cui allatto
pubblico del 23 maggio 1999, n.repertorio 3376,
a rogito del Dr.Giuseppe Farinella, notaio in
Rimini.
Roma, 8 novembre 1999
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Scopi
ANIEP, Associazione Nazionale per la promozione
e la difesa dei diritti civili e sociali degli
handicappati (con sede in Bologna), per assicurare
a tutti i cittadini disabili leffettivo
diritto al pieno affermarsi della loro personalità
e per rimuovere le cause sociali, culturali ed
economiche che ostacolano la loro partecipazione
alla vita del Paese, si propone di
1. rappresentare gli handicappati nei loro diritti
positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale,
mediante adeguate forme di patrocinio e di informazione;
2. promuovere lintegrale attuazione dei
principi costituzionali concernenti luguaglianza,
lassistenza sociale ed economica, il diritto
alla salute, allistruzione, alla formazione
professionale ed al lavoro, nel quadro della sicurezza
e solidarietà sociale;
3. sollecitare il definitivo superamento della
tradizionale organizzazione e ideologia assistenzialistica,
mediante servizi e prestazioni socio-sanitarie
di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione,
al fine di conseguire la libertà dal bisogno
e luguaglianza di opportunità, nellambito
del pluralismo istituzionale e delle autonomie
locali;
4. sviluppare la propria azione in collegamento
permanente con le organizzazioni sociali, sindacali
e di volontariato, per inserire le rivendicazioni
degli handicappati nel contesto delle politiche
per il miglioramento delle condizioni di vita
di tutti i cittadini, nonché stabilire
rapporti di collaborazione e di partecipazione
con gli organismi e i programmi della comunità
europea riguardanti le persone handicappate;
5. assumere e rivendicare ogni iniziativa legislativa,
nazionale e regionale, necessaria per garantire
e migliorare linserimento degli handicappati
in tutte le espressioni della vita sociale, culturale
ed economica, politica e ricreativa, al fine di
evitare le situazioni di isolamento, di passività
e di allontanamento dalla famiglia e dal normale
contesto di vita;
6. attuare studi, ricerche ed attività
informative e formative circa la situazione degli
handicappati e sulle condizioni legislative, sociali,
tecniche ed organizzative della loro integrazione
e riabilitazione;
7. combattere e denunciare ogni forma di discriminazione,
di rifiuto, di reclusione, di emarginazione e
di speculazione economica nei confronti degli
handicappati, sia che si verifichino in istituzioni
specializzate, sia che si manifestino nelle sedi
e nelle organizzazioni della vita collettiva;
8. realizzare in collaborazione con lo Stato,
le Regioni e gli enti locali e in genere con tutte
le istituzioni pubbliche e private, servizi e
interventi integrativi riferiti al diritto alla
salute, allistruzione, alla formazione professionale,
al lavoro, allautonomia personale e al tempo
libero.
Per conseguire i propri scopi ANIEP, Associazione
senza fini di lucro, si avvale in modo prevalente
e determinante delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti. E tuttavia
consentito assumere lavoratori dipendenti o di
fruire di prestazioni di lavoro autonomo, per
le attività necessarie al funzionamento
degli uffici e degli organi e per interventi qualificati
o specializzati.
Articolo 2
Soci e Sostenitori
Possono aderire ad ANIEP, in qualità di
soci effettivi, tutti i cittadini handicappati
che presentino una minorazione fisica, intellettiva
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di svantaggio sociale o di emarginazione.
Ogni domanda di iscrizione dovrà essere
presentata alla sezione di appartenenza, corredata
da certificazione medico-legale.
Qualora nella città di residenza del richiedente
non vi sia sede ANIEP, la domanda andrà
presentata alla Segreteria Generale o alla Sezione
Provinciale più vicina purché nel
territorio della Regione di residenza.
LAssociazione, per lattuazione delle
sue finalità, sollecita la partecipazione
di persone normodotate in qualità di soci
sostenitori che dichiarino ladesione alla
Statuto per fini di solidarietà con gli
impegni descritti allarticolo 1.
I soci effettivi e i soci sostenitori costituiscono
gli aderenti ad ANIEP.
Articolo 3
Obblighi e diritti degli aderenti
Gli aderenti sono tenuti
- al pagamento della quota annuale di tesseramento;
- a contribuire allattuazione degli scopi
dellAssociazione.
La qualità di aderente si perde:
per dimissioni;
per mancato pagamento della quota associativa;
per sospensione o espulsione conseguente a grave
violazione dello Statuto, accertate dal Collegio
dei probiviri.
Gli aderenti hanno diritto:
- a partecipare alle riunioni degli organi statutari;
- a fruire e a contribuire a tutte le azioni di
patrocinio, di rappresentanza e di promozione
sociale e giuridica attuate dallAssociazione;
- ad essere puntualmente informati sulla legislazione
nazionale e regionale e sulla esigibilità
dei diritti e dei servizi socio-assistenziali
e per lintegrazione sociale, nonché
sulle iniziative di sensibilizzazione culturale;
- a partecipare, quali utenti organizzatori, a
tutte le attività di riabilitazione e di
socializzazione che ANIEP realizza in attuazione
dei propri scopi con lo Stato, le Regioni, gli
enti locali, istituzioni e organizzazioni private.
Articolo 4
Divieto di propaganda partitica
Nellambito dellAssociazione, salvo
il diritto di manifestare liberamente le proprie
idee, è vietato svolgere propaganda a favore
o a danno di partiti o di movimenti politici,
dai quali ANIEP deve essere rigorosamente e in
ogni circostanza indipendente.
TITOLO II
COSTITUZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Articolo 5
Elezioni
Le elezioni degli organi centrali e periferici
dellAssociazione si svolgono:
a. col voto di lista con proporzionale pura;
b. col metodo della lista aperta.
Il regolamento per lesecuzione dei due indicati
metodi di elezione è approvato dallAssemblea
nazionale.
Articolo 6
Voto segreto
Per le elezioni a cariche sociali e per ogni
deliberazione riguardante persone il voto deve
essere segreto.
Articolo 7
Condizioni di eleggibilità alle cariche
sociali
Gli aderenti possono essere eletti in tutti gli
organi centrali e periferici di ANIEP.
I sostenitori possono essere eletti in tutti gli
organi alla condizione che il loro numero sia
sempre inferiore al numero complessivo dei soci
effettivi eletti nello stesso organo.
La carica di Presidente nazionale, regionali e
provinciale è riservata ai soci effettivi.
Le candidature per gli organi centrali e periferici
debbono essere precedute dalla richiesta od accettazione
scritta del candidato.
Articolo 8
Incompatibilità e gratuità delle
cariche
Nellambito dellAssociazione la stessa
persona non può ricoprire più di
due cariche sociali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo
il rimborso delle spese sostenute per lattività
prestata.
Articolo 9
Dimissioni
Le dimissioni da cariche sociali, motivate per
iscritto, decorrono dalla ratifica dellorgano
in cui il dimissionario è stato eletto.
Sino alla sostituzione, da deliberare entro tre
mesi, il dimissionario conserva la responsabilità
degli atti di ordinaria amministrazione connessi
alla carica.
TITOLO III
ORGANI NAZIONALI
Articolo 10
Organi centrali dellAssociazione
Gli organi centrali dellAssociazione sono:
- lAssemblea Nazionale
- il Comitato centrale
- il Collegio dei probiviri
- il Collegio dei sindaci revisori dei conti.
Articolo 11
LAssemblea nazionale
Lassemblea nazionale è costituita
dai Presidenti e dai delegati delle Sezioni Provinciali
e Comunali.
Ogni Sezione viene rappresentata dal proprio presidente
e da un delegato per ogni cento soci o frazione
di cento superiore a cinquanta, computati in rapporto
al numero dei tesserati dellanno precedente,
ciascuno con diritto ad un solo voto.
I delegati sono nominati con deliberazione dei
rispettivi comitati fra gli aderenti della Sezione.
In caso di impedimento, il Presidente della Sezione
può farsi rappresentare nellAssemblea
da un suo delegato scelto fra gli aderenti della
propria Sezione.
Partecipano ai lavori dellAssemblea nazionale,
con voto consultivo, i componenti il Comitato
centrale, i Probiviri, i Sindaci Revisori dei
Conti effettivi e supplenti, e i Commissari delle
Sezioni costituite, nonché di quelle costituende
che rappresentino almeno cinquanta soci.
Articolo 12
Presidente dellAssemblea Nazionale
Il Presidente dellAssemblea nazionale viene
eletto dallAssemblea stessa.
Articolo 13
Costituzione dellAssemblea Nazionale
LAssemblea nazionale è validamente
costituita, in prima convocazione, quando sia
presente la metà più uno degli aventi
diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione,
da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore,
quando sia presente almeno un terzo.
La legittimità della costituzione è
dichiarata dal Presidente dellAssemblea
su conforme verbale della Commissione per la verifica
dei poteri nominata allapertura dei lavori
dellAssemblea.
Articolo 14
Assemblea Nazionale Ordinaria
LAssemblea nazionale è convocata
dal Presidente Nazionale su mandato del Comitato
Centrale in via ordinaria una volta lanno
con lettera raccomandata, da spedirsi almeno trenta
giorni prima della data fissata, contenente lordine
del giorno.
Articolo 15
Assemblea Nazionale Straordinaria
LAssemblea Nazionale è convocata
in via straordinaria del Presidente nazionale
quando il Comitato centrale ne ravvisi la necessità
e quando sia fatta richiesta motivata e scritta
da un numero di Sezioni che rappresenti almeno
un quarto dei soci.
Articolo 16
Deliberazioni dellAssemblea Nazionale
Per le deliberazioni dellassemblea nazionale
è richiesto il voto favorevole della metà
più uno degli aventi diritto al voto presenti,
come accertato dalla Commissione verifica dei
poteri.
Articolo 17
Attribuzioni dellAssemblea Nazionale
Spetta allAssemblea nazionale:
a. stabilire le direttive generali dellazione
dellAssociazione;
b. eleggere il Comitato Centrale, i Collegi dei
Probiviri e dei Sindaci Revisori dei Conti;
c. approvare annualmente il conto consultivo e
il bilancio preventivo dellAssociazione;
d. deliberare le modificazioni allo Statuto, con
la presenza di almeno i tre quarti degli aventi
diritto al voto;
e. determinare, su proposta del Comitato Centrale,
lentità della quota annuale di tesseramento
e la parte riservata alle Sezioni;
f. definire i modi di collaborazione con gli organismi
internazionali che rappresentano o trattano i
temi dellhandicap e della disabilità;
g. deliberare, con il voto favorevole di almeno
i tre quarti degli aventi diritto al voto, sullo
scioglimento dellassociazione e sulla devoluzione
del patrimonio per finalità similari a
quelle di ANIEP.
Articolo 18
Mozione di sfiducia
NellAssemblea nazionale è consentito
sottoporre a voto di sfiducia loperato del
Comitato Centrale.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta
da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia
si procede, seduta stante, a nuove elezioni.
Articolo 19
Il Comitato centrale e i suoi compiti
Il Comitato centrale, in osservanza della legge,
dello Statuto e delle deliberazioni dellAssemblea
nazionale, attua le linea politica dellAssociazione
curando le iniziative idonee al suo perseguimento.
Il Comitato centrale ha inoltre facoltà
di nominare Commissari provinciali o comunali
nei seguenti casi:
- per il coordinamento delle attività per
la costituzione di una nuova sezione che conti
almeno cinquanta aderenti;
- per accertata impossibilità di funzionamento
di una sezione costituita.
Lincarico di commissario, che ha il compito
di convocare lAssemblea degli aderenti per
lelezione delle cariche sociali, è
affidato per un anno ed è rinnovabile una
sola volta.
Articolo 20
Composizione del Comitato Centrale
Il Comitato centrale dura in carica tre anni
ed è composto di sette consiglieri.
Il Comitato centrale elegge a maggioranza tra
i consiglieri:
- il Presidente nazionale
- il Vice Presidente nazionale
- il Segretario generale
- il Tesoriere nazionale.
Articolo 21
Il Presidente Nazionale
Il Presidente nazionale è il rappresentante
legale dellAssociazione in conformità
alle vigenti disposizioni di legge.
Convoca e presiede il Comitato centrale e ne riassume
la volontà collegiale.
Articolo 22
Il Vice Presidente Nazionale
Il Vice Presidente nazionale coadiuva il Presidente
nazionale in tutte le sue attribuzioni e lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 23
Il Segretario generale
Il Segretario generale, in attuazione delle deliberazioni
del Comitato centrale, coordina lattività
organizzativa e associativa centrale con quella
periferica, anche ai fini della costituzione di
nuove Sezioni.
Articolo 24
Il Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere nazionale è il responsabile
tecnico dellAmministrazione economico-finanziaria
dellAssociazione.
Cura la compilazione dei bilanci annuali, preventivo
e consuntivo, da sottoporre allAssemblea
nazionale, previa approvazione del Comitato centrale.
Articolo 25
Partecipazione alle riunioni del Comitato centrale
Alle sedute del Comitato centrale partecipa,
con voto consultivo, il Presidente del Collegio
dei Sindaci revisori dei conti.
Ogni componente del Comitato centrale che per
tre volte consecutive e senza giustificato motivo
non interviene alle riunioni del Comitato è
considerato dimissionario.
Articolo 26
Reintegrazione del Comitato centrale
Verificandosi, per qualsiasi causa, il recesso
di un consigliere, subentra nel Comitato centrale
il primo dei non eletti della lista del consigliere
receduto.
In caso di impossibilità o di rifiuto dei
candidati non eletti, il Comitato delibera di
reintegrarsi mediante cooptazione di un consigliere
scelto allunanimità dai presenti.
Il Comitato centrale, nel corso del suo mandato,
può reintegrare soltanto due consiglieri
e quando alla scadenza del suo mandato manchino
non meno di sei mesi.
Per ulteriori casi di rinuncia o defezione, lAssemblea
nazionale, convocata dal Comitato centrale, ha
facoltà di procedere ad elezioni supplettive
o ad elezioni generali.
Articolo 27
Elezione del Collegio dei Probiviri
LAssemblea nazionale elegge per un triennio
il Collegio dei Probiviri che è composto
da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è
eletto in seno al Collegio medesimo fra i membri
effettivi.
Articolo 28
Compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è lorgano
preposto alla cognizione di tutte le controversie
insorte fra gli aderenti in cui sia contestata
la conformità dei comportamenti alle norme
dello Statuto.
Il Collegio dei probiviri ha competenza a svolgere
preliminari funzioni arbitrali o conciliative
delle quali può essere investito anche
su istanza dei singoli aderenti.
Fallito il tentativo di bonario componimento,
istruisce i relativi giudizi disciplinari, comminando
le sanzioni previste dal presente Statuto.
Articolo 29
Sanzioni disciplinari
Laderente che commette infrazioni dello
Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri,
incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
- il richiamo scritto;
- la censura;
- la sospensione da socio o sostenitore;
- la destituzione da cariche sociali;
- lespulsione.
Articolo 30
Elezione del Collegio dei Sindaci revisori dei
conti
LAssemblea nazionale elegge per un triennio
tre Sindaci revisori dei conti effettivi, di cui
almeno uno iscritto nel registro dei revisori
contabili, e due supplenti, di cui almeno uno
iscritto nel medesimo registro.
Il Presidente del Collegio è eletto in
seno al Collegio medesimo fra i membri effettivi.
Articolo 31
Compiti del Collegio dei Sindaci revisori dei
conti
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti costituisce
lorgano di controllo della regolarità
finanziaria e contabile dellAssociazione,
in analogia a quanto disposto dagli articoli 2397,
comma 1; 2399, comma 1; 2401, 2403, 2404, 2407,
2408, comma 1, del codice civile per quanto al
Collegio stesso applicabili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti riferisce
annualmente allAssemblea Nazionale sullo
svolgimento delle proprie funzioni.
TITOLO IV
ORGANI PERIFERICI
Articolo 32
Organi periferici dellAssociazione
Gli organi periferici dellAssociazione
sono:
- lAssemblea regionale;
- il Consiglio regionale;
- la Sezione provinciale o comunale;
- lAssemblea provinciale o comunale;
- il Comitato provinciale o comunale;
- il Collegio provinciale o comunale dei Sindaci
revisori dei conti.
Articolo 33
LAssemblea regionale
Per una articolazione di ANIEP conforme allordinamento
istituzionale dello Stato, le Sezioni di una medesima
Regione, previa autorizzazione del Comitato Centrale,
formano lAssemblea regionale che è
costituita dai Presidenti in carica delle Sezioni
e dai delegati delle Sezioni stesse.
Per la nomina dei delegati e per quantaltro
li riguarda valgono le disposizioni riflettenti
i delegati delle Sezioni allAssemblea Nazionale.
Articolo 34
Il Consiglio regionale
LAssemblea regionale elegge fra i suoi
membri il Consiglio regionale, che di regola ha
sede nel capoluogo della regione, è costituito
da cinque a nove membri e dura in carica tre anni.
Il Collegio regionale elegge fra i suoi membri
un Presidente, un Segretario e un responsabile
amministrativo.
Articolo 35
Attribuzioni del Consiglio regionale
I compiti del Consiglio regionale, cui è
vietato di svolgere funzioni operative proprie
delle Sezioni e di interferire nella loro autonomia
per quanto è stabilito dal presente Statuto,
sono il coordinamento dellattività
organizzativa e associativa nellambito della
regione, la rappresentanza dei diritti degli aderenti
presso lEnte Regione ed i suoi organi, secondo
quanto stabilito dallarticolo 1.
Articolo 36
Funzionamento dellAssemblea e del Consiglio
regionale
Il funzionamento, le modalità di convocazione
e di riunione dellAssemblea e del Consiglio
regionali sono da desumere per analogia da quelli
dellAssemblea Nazionale e del Comitato centrale.
Articolo 37
Deliberazioni del Consiglio regionale
Le deliberazioni del Consiglio regionale debbono
essere comunicate entro quindici giorni al Comitato
Centrale.
Articolo 38
Finanziamento dei Consigli regionali
Le attività del Consiglio regionale sono
finanziate dalle singole Sezioni, in base ad un
bilancio preventivo di spesa approvato dallassemblea
regionale.
Articolo 39
La Sezione provinciale o comunale
La Sezione costituisce la base dellordinamento
decentrato dellAssociazione e svolge, a
livello provinciale o comunale, i compiti descritti
allarticolo 1 del presente Statuto con le
medesime modalità.
In particolare:
a. funge da collegamento fra gli organi centrali
ed i singoli aderenti;
b. rappresenta localmente ANIEP e gli handicappati
del proprio territorio che ne facciano richiesta;
c. collabora con gli enti locali e le altre istituzioni
pubbliche per il conseguimento dellintegrazione
sociale, economica, civile e culturale degli handicappati;
d. cura il proselitismo e svolge attività
di assistenza sociale, di consulenza e di patronato;
e. realizza per gli handicappati del territorio
iniziative, servizi e prestazioni per la riabilitazione
e lintegrazione.
Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, gestionale,
finanziaria, funzionale ed organizzativa nel proprio
ambito territoriale con lobbligo di bilancio
da sottoporre allapprovazione dellAssemblea
degli aderenti.
Le Sezioni inoltre hanno facoltà di realizzare
accordi fra gli aderenti per iniziative di specifico
interesse locale, che non siano in contrasto coi
principi stabiliti dal presente Statuto.
Articolo 40
Comitato e Assemblea provinciale e Comunale
Le Sezioni possono costituirsi quando rappresentino
almeno cinquanta aderenti e sono gestite da un
Comitato che rimane in carica tre anni ed è
composto da cinque, oppure sette membri eletti
dallAssemblea provinciale o comunale degli
aderenti della Sezione iscritti per lanno
sociale precedente.
Il Comitato elegge fra i suoi membri il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
LAssemblea, convocata dal Presidente della
Sezione (o dal Commissario), è validamente
costituita in prima convocazione quando siano
presenti almeno un terzo degli aventi diritto
al voto e in seconda convocazione, da tenersi
almeno ventiquattro ore dopo, con la presenza
di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.
In ogni caso, sia in prima, sia in seconda convocazione,
il numero dei votanti non può essere inferiore
al triplo delle persone da eleggere.
E ammesso il voto per delega, a nessun avente
diritto al voto può essere conferita più
di una delega.
LAssemblea svolge i seguenti compiti:
- verifica la validità della riunione
- approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo
- definisce le attività, gli impegni e
le iniziative per lattuazione degli scopi
statutari e per specifici accordi fra gli aderenti.
I compiti e le funzioni dei Comitati e delle assemblee
provinciali e comunali sono uguali per quanto
compatibili a quelli del Comitato centrale e dellAssemblea
nazionale.
Le Sezioni sono rappresentate di fronte a terzi
ed in giudizio dal proprio Presidente.
Articolo 41
Collegio provinciale e comunale dei Sindaci revisori
dei conti
LAssemblea della Sezione, in occasione
della costituzione o del rinnovo delle cariche
sociali, elegge tre Sindaci revisori dei conti
effettivi e due supplenti che rimangono in carica
tre anni.
Per il Collegio così costituito valgono,
per quanto compatibili, le norme previste per
il Collegio dei sindaci revisori dei conti dellAssociazione
nazionale.
TITOLO V
NORME GENERALI
Articolo 42
Risorse economiche
Per lo svolgimento delle proprie attività
e per il suo funzionamento ANIEP e i suoi organi
periferici traggono le necessarie risorse economiche
da:
- contributi degli aderenti
- contributi da privati
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
delle specifiche e documentate attività
o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali.
Articolo 43
Per quanto non è previsto o regolamentato
dal presente Statuto si applicano le leggi dello
Stato o, relativamente agli organi periferici,
gli accordi fra gli aderenti.
REGOLAMENTO ELETTORALE
TITOLO I
ELEZIONE CON VOTO DI LISTA A PROPORZIONALE PURA
Articolo 1
Modalità per la presentazione della candidatura
Le liste dei candidati debbono essere presentate
al Presidente dellAssemblea Nazionale, Regionale,
Provinciale o Comunale, in senso alla quale si
svolgono le elezioni, prima dellinizio delle
operazioni di voto.
Ogni lista può comprendere al massimo tanti
candidati quanti sono i seggi da attribuire.
Non è ammessa la candidatura multipla per
lo stesso organo.
Ogni lista deve essere accompagnata dallatto
di accettazione dei candidati, di cui allart.
8 dello statuto sociale.
Ciascuna lista deve essere presentata e collegata
ad una mozione politico-associativa, sottoscritta
da almeno il 15% (arrotondamento per eccesso)
degli aventi diritto al voto presenti e deve essere
contraddistinta dal numero progressivo secondo
lordine di presentazione.
Articolo 2
Votazioni
Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale,
Comunale nominano la Commissione Elettorale composta
di almeno tre membri, con esclusione dei candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto.
Nel locale in cui avvengono le votazioni debbono
essere affisse le liste dei candidati.
Il voto per essere valido, deve essere espresso
da ciascun elettore mediante lindicazione:
a) del numero di lista che egli intende votare;
b) del cognome del candidato cui intende attribuire
la preferenza o del numero che contraddistingue
quel candidato nella rispettiva lista.
Articolo 3
Voti di preferenza
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza
al massimo nelle seguenti misure:
n. 4 o 5 per il Comitato Centrale, rispettivamente
nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3, 4, 5 per il Consiglio Regionale, rispettivamente
nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette
o nove membri;
n. 3, 4, 5 per il Comitato Provinciale o Comunale,
rispettivamente nel caso che esso debba comporsi
di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei
Sindaci Revisori dei Conti.
Articolo 4
Verbalizzazione delle operazioni di votazione
Delle operazioni di votazione viene redatto processo
verbale che è sottoscritto dal Presidente
della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Articolo 5
Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni e non possono
essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in
regionale, provinciale o comunale, si effettuino
elezioni contestuali di organi di diverso livello,
lo spoglio delle schede relative allelezione
dellorgano di livello superiore precede
quello dellorgano di livello inferiore.
Alle operazioni di spoglio partecipano anche i
rappresentanti di lista, i cui nominativi debbono
essere segnalati al Presidente della Commissione
elettorale al momento della presentazione delle
liste.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo
verbale che è sottoscritto , in ogni foglio,
dal Presidente della Commissione elettorale e
dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare,
risultare:
il numero degli elettori e quello dei votanti;
il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
il numero dei voti di preferenza riportati da
ciascun candidato.
Articolo 6
Attribuzione dei seggi
Per il riparto dei seggi si determina il totale
dei voti validi e si divide tale totale per il
numero dei seggi da ripartire; si ottiene così
il quoziente naturale.
Poi, per ogni lista, si dividono i voti da ciascuna
conseguiti per il quoziente naturale. Il quoziente
intero che si ottiene indica il numero dei seggi
(di primo riparto) spettanti a ciascuna lista.
Nel caso che non tutti i seggi vengano ripartiti,
per i seggi che rimangono scoperti si segue il
criterio dei più alti resti, cioè
i seggi rimasti da assegnare si attribuiscono
in base ai più alti resti. In caso di parità
fra i più alti resti si procede allassegnazione
dei seggi rimasti alla lista o alle liste che
hanno ottenuto il maggior numero complessivo di
preferenze.
Una volta effettuata la ripartizione dei seggi
fra le varie liste, si determinano i candidati
chiamati a ricoprirli, entro il limite del numero
dei seggi assegnati a ciascuna di esse ed in base
al numero delle preferenze riportate da ciascun
candidato.
Nel caso di parità del numero dei voti
di preferenza riportati da due o più candidati
della stessa lista sono eletti i candidati più
giovani di età.
Articolo 7
Proclamazione degli eletti
Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione
dei seggi, il Presidente dellAssemblea procede
alla proclamazione degli eletti.
Articolo 8
Opzione
Il candidato che risulti contemporaneamente eletto
dalla stessa Assemblea in due distinti organi
dovrà immediatamente optare per uno di
essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà
il primo dei non eletti nella medesima lista.
TITOLO II
ELEZIONI CON SISTEMA DELLA LISTA APERTA
(o maggioritario con voto limitato)
Articolo 9
Modalità di presentazione delle candidature
Prima dellinizio delle operazioni di voto,
al Presidente dellAssemblea Nazionale, Regionale,
Provinciale o Comunale, in seno alla quale si
svolgono le elezioni, devono essere presentate
in iscritto le candidature, accompagnate dallatto
di accettazione del candidato, di cui allart.
8 dello Statuto sociale.
AllAssemblea Nazionale possono presentare
le candidature tutti gli aventi diritto al voto
e tutti i partecipanti alla Assemblea stessa,
di cui allart. 12 dello Statuto sociale.
Tale norma, per quanto può trovare applicazione,
disciplina anche la presentazione delle candidature
in sede di Assemblea Regionale, Provinciale o
Comunale.
Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale
e Comunale nominano la Commissione elettorale
composta di almeno tre membri, con esclusione
dei candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione elettorale compila
la lista dei candidati iscrivendoli in ordine
alfabetico e numerico.
Articolo 10
Votazioni
La lista dei candidati deve essere affissa nel
locale in cui avvengono le votazioni
La votazione avviene a scrutinio segreto.
Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante
la indicazione del cognome del candidato cui intende
attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue
quel candidato nella lista.
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza
al massimo nelle seguenti misure:
n. 5 o 6 per il Comitato Centrale, rispettivamente
nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3, 5, 6 per il Consiglio Regionale, rispettivamente
nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette
o nove membri;
n. 3, 5, 6 per il Comitato Provinciale o Comunale,
rispettivamente nel caso che esso debba comporsi
di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei
Sindaci Revisori dei Conti.
Articolo 11
Verbalizzazione delle operazioni di votazione
Delle operazioni di votazione viene redatto processo
verbale che è sottoscritto dal Presidente
della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Articolo 12
Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni e non possono
essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in
regionale, provinciale o comunale, si effettuino
elezioni contestuali di organi di diverso livello,
lo spoglio delle schede relative allelezione
dellorgano di livello superiore precede
quello dellorgano di livello inferiore.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo
verbale che è sottoscritto , in ogni foglio,
dal Presidente della Commissione elettorale e
dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare,
risultare:
il numero degli elettori e quello dei votanti;
il numero dei voti di preferenza riportati da
ciascun candidato.
Articolo 13
Attribuzione dei seggi
I seggi sono attribuiti in rapporto al maggior
numero di preferenze riportato dai candidati e
fino a copertura del numero dei seggi da attribuirsi.
Nel caso di parità del numero dei voti
di preferenza riportata da due o più candidati,
sono eletti i candidati più giovani di
età.
Articolo 14
Proclamazione degli eletti
Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione
dei seggi, il Presidente dellAssemblea procede
alla proclamazione degli eletti.
Articolo 15
Opzione
Il candidato che risulti contemporaneamente eletto
dalla stessa Assemblea in due distinti organi
dovrà immediatamente optare per uno di
essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà
il primo dei non eletti.
TITOLO III
Articolo 16
Norme generali
In ogni circostanza deve essere rispettata la
segretezza del voto.
In particolare, quando si procede allelezione
di più organi dovranno essere predisposte
urne distinte per ciascuno di essi, per raccogliere,
allatto del voto, le rispettive schede votate.
Le schede elettorali votate e tutto il materiale
relativo alle elezioni devono essere raccolte
in plichi sigillati da conservare per un periodo
di 6 mesi per essere poi distrutti.
Tutti i processi verbali relativi alle Assemblee
Regionali, Provinciali e Comunali devono essere
inviati in copia alla Segreteria Generale entro
e non oltre un mese dalla data delle Assemblee
stesse.
Nota: Il presente Regolamento, in attuazione dellarticolo
5 dello Statuto, è ancora quello vigente
prima delle modifiche.
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